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statuto

Page history last edited by Antonio Balderi 12 years, 9 months ago

            S T A T U T O  R E T E N E R G I E

 

TITOLO I – DENOMINAZIONE –SEDE -DURATA -SCOPO - OGGETTO

 

Art. 1 - Denominazione - Sede

E' costituita una Società Cooperativa di produzione e consumo denominata

            "RETENERGIE SOCIETA' COOPERATIVA"

con sede a Fossano (CN) La Cooperativa, con delibera dell’Organo amministrativo, potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove nonchè trasferire la sede legale purchè nell’ambito dello stesso Comune.

 

Art.2 - Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata, o sciolta anticipatamente, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti

 

Art. 3 – Scopo - Oggetto

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo i principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

La Cooperativa mediante la solidale partecipazione di tutti i soci che ad essa fanno riferimento, realizza le attività costituenti l'oggetto sociale per conseguire una nuova economia basata sui principi della sostenibilità ambientale, sobrietà e della solidarietà.

In particolare la cooperativa si pone come obiettivo mutualistico la fornitura ai soci di tecnologie e prodotti energetici alle migliori condizioni di utilizzo, tecniche, ambientali ed economiche.

Essa ha per oggetto, sia in via diretta che tramite società controllate o partecipate, le attività di studio, ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita nel settore dell’energia e di prodotti energetici con particolare riguardo a fonti e prodotti a basso impatto ambientale, ed ogni altro tipo di vettore energetico come l'idrogeno, inclusa la realizzazione e conduzione di reti di distribuzione per liquidi o gas, per il teleriscaldamento, corrente elettrica ad usi diversi quali forza motrice, termica, mobilità ed illuminazione tanto pubblica che privata ai soci e ai non soci quando ve ne sia disponibilità.

Rientrano nell'ambito di operatività, senza peraltro esaurirlo, le attività connesse o comunque inerenti: alla produzione, commercializzazione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, calore e altre fonti o vettori energetici nonché il rilascio delle certificazioni ad esse collegate.

La gestione dei sistemi di illuminazione, la trasmissione dei dati e attività informatiche ad essa connesse. Nei

settori di proprio interesse la Società promuove e realizza modelli organizzativi per la gestione delle varie fasi dei processi industriali sopra enunciati.

La società si propone inoltre di:

a) giovare all'economia domestica dei soci e di migliorare le condizioni morali e materiali dei soci e delle loro famiglie;

b) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci;

c) collaborare allo sviluppo e propaganda del movimento cooperativo e mutualistico;

d) acquistare, costruire immobili, mobili ed impianti stabili idonei all'esercizio delle attività economiche e sociali che la Cooperativa si prefigge;

e) gestire magazzini laboratori ed impianti industriali e commerciali necessari agli scopi sociali;

f) istituire nell'interesse esclusivo dei soci, una sezione, retta da apposito regolamento per la raccolta dei loro risparmi.

h) promozione del risparmio energetico e dell'uso razionale di materia ed energia anche mediante l'incentivazione dell'uso di fonti rinnovabili installazione di sistemi, impianti e macchinari finalizzati alla riduzione delle emissioni e dell’impatto ambientale nel settore civile o industriale ed il conseguente ottenimento delle relative certificazioni di miglioramento delle prestazioni energetiche e/o ambientali.

i) realizzare attività di ricerca, di sensibilizzazione e di promozione editoriale su tematiche e/o aspetti concernenti le aree di intervento della Cooperativa sopra elencate, anche mediante pubblicazioni (articoli, quaderni, libri, ecc.) e strumenti multimediali

l) noleggio di attrezzature, impianti, prodotti, materiali, spazi pubblicitari, marchi e brevetti;

 

la cooperativa intende gestire attività sociali, ricreative, educative, formative a favore dei propri soci e di utenti diversi oltre a diffondere le più ampie conoscenze nei seguenti settori:

- corretto rapporto persona - ambiente;

- sostenibilità dello sviluppo;

- criticità ed eticità dei consumi energetici.

 

Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie mobiliari ed immobiliari, comunque ad esso connesse e/o ritenute utili, come la stipulazione di accordi, contratti, convenzioni od altre forme di collegamento o di partecipazione con Enti e Società che possono facilitare l'esercizio dell'attività sociale. In particolare, la Società può procedere al rilascio di fideiussioni e di garanzie reali, all'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altre società ed imprese collaterali o affini, costituite o costituende ed in generale ad ogni operazione necessaria od utile al raggiungimento dello scopo sociale.

La Società può partecipare a gare d'appalto, singolarmente, in collaborazione con altri soggetti, o in raggruppamento d'impresa.

La Società può esercitare l'attività di progettazione e di realizzazione di opere ed impianti strumentali rispetto all'esercizio delle attività costituenti l'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla vigente normativa così come servizi di assistenza e consulenza.

La cooperativa potrà operare anche nei confronti di terzi non soci.

             

TITOLO - II - PATRIMONIO SOCIALE

 

Art. 4 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della Società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile e formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari rappresentato da azioni del valore nominale di Euro 50,00
(cinquanta/00)
2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori confluenti nel fondo per lo sviluppo tecnologico ed il potenziamento aziendale

Questi ultimi sono rappresentati da azioni nominative trasferibili e privilegiate nel rimborso del capitale, il

cui tasso di remunerazione potrà essere maggiorato in misura stabilita annualmente dall'Assemblea e comunque

non superiore al 2% (due per cento) rispetto a quelli stabiliti per i soci cooperatori.

La qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel libro dei soci e i vincoli reali sulle azioni si

costituiscono mediante annotazione nel libro stesso.

b) dal fondo di riserva legale indivisibile formato con gli utili di esercizio e con il valore delle azioni

eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti

c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci a tale titolo

d) dalla riserva straordinaria

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra

i soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello

scioglimento della società

 

Art. 5 - Emissione delle azioni e vincoli sulle azioni

La Cooperativa ha la facoltà di non emettere materialmente i titoli azionari, ai sensi dell’art.2346

del Codice Civile che prevede la dematerializzazione delle azioni.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari senza l'autorizzazione degli amministratori.

 

Art. 6 – Sovrapprezzo

L’assemblea dei soci determina e, quando occorre, varia il sovrapprezzo da applicare sulle nuove azioni. Tale

sovrapprezzo sarà determinato in base alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato. Le somme relative

introitate saranno imputate al fondo di riserva straordinaria.

 

Art. 7 - Rimborso del capitale

Qualora il capitale sociale fosse ritenuto eccedente i bisogni ordinari e prevedibili della Cooperativa,

l'assemblea dei soci potrà deliberare il rimborso della parte eccedente, rimborso da effettuarsi con le norme di

legge con prelevamento dagli utili d'esercizio.

 

                    TITOLO III - SOCI

 

Art. 8 - Requisiti - Ammissione

ll numero dei soci è illimitato ma non inferiore ai limiti di legge.

Possono essere soci le persone fisiche e giuridiche utilizzatrici dell’energia elettrica o di altri prodotti energetici prodotti e/o distribuiti dalla cooperativa.

Sono ammessi altresì soci sovventori, i cui conferimenti sono destinati ad alimentare il fondo per lo sviluppo

tecnologico ed il potenziamento aziendale previsto dall'Art.4. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti esprimibili in ogni singola assemblea.

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda per iscritto al Consiglio di Amministrazione al quale spetta

deliberare in merito.

La domanda di ammissione dovrà contenere,

== se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e

luogo di nascita, codice fiscale e cittadinanza;

b) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere

il quale non dovrà essere inferiore nè superiore ai

limiti fissati dalla legge

c) la dichiarazione di conoscere d accettare

integralmente il presente statuto e di attenersi alle

deliberazioni adottate dagli organi sociali

== se trattasi di società, associazioni o enti, oltre a

quanto previsto nei precedenti punti a), b) e c), la

domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti

informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma

giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha

autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda

e dovrà essere corredata dall'atto costitutivo e dallo

statuto sociale vigente

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata

all'interessato ed annotata, a cura degli amministratori,

sul Libro dei Soci.

L'ammissione del socio comporta la conoscenza e

l'accettazione integrale del presente statuto e di tutte

le deliberazione legalmente adottate dagli organi

sociali.

 

Art. 9 - Esclusione

Il Consiglio di Amministrazione con delibera da adottarsi

col voto favorevole di almeno due terzi degli

amministratori, potrà escludere dalla società cooperativa

i soci che si rendessero colpevoli di azioni contrarie

agli interessi della Società, che non ottemperino alle

disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti, alle

deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e

che in qualunque modo arrechino danni materiali e morali

alla Cooperativa o fomentino in seno alla stessa dissidi

e disordini.

La deliberazione in materia di esclusione è comunicata al

socio destinatario mediante raccomandata con A/R.

Contro la delibera di esclusione il socio può proporre

opposizione al Collegio Arbitrale di cui all'art.38 nel

termine di sessanta giorni dal ricevimento della

comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale

determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici

pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Libro

dei Soci, da farsi a cura degli Amministratori.

 

Art.10 - Recesso

E' ammesso il recesso dei soci, con diritto al rimborso

delle azioni, sempre con esclusione delle riserve, oltre

che nei casi previsti dalla legge, anche per perdita dei

requisiti di ammissione.

Il socio che intende recedere dalla Società deve dare

comunicazione scritta con lettera raccomandata al

Consiglio di Amministrazione.

Detta comunicazione ha effetto con la chiusura

dell'esercizio in corso, se presentata almeno tre mesi

prima della chiusura, e, in caso contrario, con la

chiusura dell'esercizio successivo.

Il socio (esclusi i soci sovventori) che senza

autorizzazione consumi energia fornita da altra società,

può essere escluso dalla Cooperativa con le conseguenze

previste dal presente Statuto; e ciò senza d'uopo di

particolare procedura.

 

Art. 11 - Obblighi e responsabilità del socio

Il Socio deve:

a) sottoscrivere almeno una azione sociale;

b) versare l'importo delle azioni ( importo valore

nominale più il sovrapprezzo da imputare al fondo di

riserva straordinaria ) nella cassa sociale entro 5 mesi

dalla data della sottoscrizione. Trascorsi i 5 mesi,

senza provvedimenti di deroga del Consiglio di

Amministrazione, ove non fossero stati eseguiti i

versamenti integrali, il socio inadempiente verrà escluso

dalla cooperativa.

c) rispondere fino alla concorrenza delle azioni

sottoscritte per tutti gli obblighi assunti e che

assumerà la Cooperativa.

Il socio cooperatore deve utilizzare, salvo deroga,

prevalentemente fonti energetiche della cooperativa

purché disponibili.

 

Art. 12 - Morte del socio

In caso di morte del socio, l'erede o uno degli eredi,

designato dagli altri, potrà essere ammesso in luogo del

socio defunto, purché possieda i requisiti prescritti e

ne faccia domanda per iscritto entro sei mesi dalla data

della morte del socio al Consiglio di Amministrazione e

questo acconsenta.

Ai soci receduti o esclusi per qualunque causa, come pure

ai loro eredi, in caso di morte, spetta soltanto il

rimborso dell'azione sociale versata, maggiorata

dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale

derivante dagli utili di esercizio a ciò destinati.

Rimangono esclusi comunque qualsiasi pretesa o diritto

sul patrimonio sociale esistente.

Il pagamento deve essere effettuato, dietro richiesta

scritta, entro 6 mesi dall'approvazione del bilancio

dell'esercizio nel quale si è verificato l'evento.

 

Art.13 - Trasferimento delle azioni

Le azioni sono nominative, non trasmissibili per atti tra

vivi, ma unicamente per il caso di morte. Le azioni sono

rimborsabili ai soci nei casi e modi previsti dal

presente Statuto.

Nel caso di trasferimento delle azioni da parte dei soci

sovventori, esse devono essere offerte in prelazione alla

Società ed agli altri soci della medesima. La Società può

acquistare o rimborsare le azioni dei propri soci

sovventori nel limite degli utili distribuibili e delle

riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio

regolarmente approvato. Le azioni non rimborsate o non

acquistate dalla Società devono essere offerte in

prelazione ai soci. Il valore di rimborso o di acquisto

delle azioni non può eccedere il valore nominale delle

medesime maggiorato dell'eventuale rivalutazione del

capitale sociale derivante dagli utili di esercizio a ciò

destinati.

 

Art. 14 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di

ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l’Organo

amministrativo provvede alla redazione del progetto di

bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato

all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120

giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero

entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio

consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze

relative alla struttura ed all’oggetto della Società,

segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla

gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa

al bilancio.

 

Art. 15 - Ripartizione degli utili

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla

destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) per almeno il 30 per cento e comunque nei limiti

previsti da legge al fondo di riserva ordinaria;

b) nella misura e con i modi previsti dalla Legge al

fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della

cooperazione;

c) ai soci nella misura comunque non superiore ai limiti

di legge previsto dall’art.2514 del Codice Civile.

L’eventuale eccedenza potrà essere destinata per intero

alla riserva straordinaria oppure inviata a rivalutazione

del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti

previsti dalla Legge 59 del 31-1-92. In alternativa

l’Assemblea potrà destinare l’intero utile alla riserva

legale, fatto salvo quanto da destinarsi ai sensi del

presente articolo alla lettera b).

Le riserve sono tutte indivisibili secondo quanto

disposto dall’art. 2514 del C.C.

 

Art. 16 - Distribuzione degli utili

L’assemblea delibera di volta in volta le modalità di

distribuzione dei dividendi; se pagati, andranno

riscossi presso la sede della Società a decorrere dal

trentesimo giorno successivo a quello di approvazione del

Bilancio. I dividendi non riscossi entro il quinquennio

successivo al giorno in cui sono divenuti esigibili si

intendono prescritti a favore del fondo di riserva della

Società.

Il dividendo ai soci sarà liquidato sul capitale sociale

dagli stessi effettivamente versato alla data di chiusura

di ogni esercizio.

 

                TITOLO IV - ORGANI SOCIALI

 

Art. 17 - Organi

Sono organi della società:

a) l'assemblea dei soci;

b) il Consiglio di Amministrazione;

c) il Collegio dei Sindaci, se obbligatorio per legge.

 

Art. 18 - Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera,

anche consegnata a mano (o altro mezzo ritenuto dal

Consiglio di Amministrazione più efficaci nel rispetto in

ogni caso dell'art.2364 C.C., fax, email, ecc.) inviata

almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza, contenente

l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o

altrove purchè in Italia), la data e l'ora della prima e

della seconda convocazione che deve essere fissata in un

giorno diverso dal quella della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,

l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano

presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto

e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci

effettivi, se nominati, debitamente avvisati. Tuttavia

ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione

degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente

informato.

L'assemblea si riunisce ordinariamente una volta all'anno

per l'approvazione del bilancio e la destinazione del

risultato di esercizio.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte

che l’Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero

per la trattazione di argomenti che tanti soci che

rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti

i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone

domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo

senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla

data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per

argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di

legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di

un progetto o di una relazione da essi predisposta.

 

Art. 19 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria:

a) approva il Bilancio dopo aver udito relazioni del

revisore contabile o del Consiglio Sindacale qualora

quest'ultimo sia stato eletto;

b) procede alla nomina delle cariche sociali ed

all’attribuzione dell’incarico di controllo contabile

c) tratta gli argomenti che per delibera di Consiglio o

su istanza del Collegio Sindacale o di un decimo dei Soci

siano poste all'ordine del giorno nell'avviso di

convocazione. Il Bilancio e la Relazione del Consiglio

dovranno essere tempestivamente rimessi al Collegio

Sindacale per l'esame, onde dare modo al Collegio

Sindacale di redigere la propria relazione. Il Bilancio e

le due relazioni dovranno essere depositate nella sede

sociale a disposizione dei Soci durante i quindici giorni

che precedono la riunione dell'Assemblea.

d) approva i regolamenti interni predisposti dal

consiglio d’amministrazione

e) determina gli eventuali ristorni da corrispondere ai

soci e le modalità di erogazione. I ristorni verranno

determinati sulla base della quantità e qualità del

rapporto mutualistico posto in essere durante l'esercizio

dai singoli soci ed in particolare sulla base della

tipologia dei servizi o beni forniti e sul valore degli

stessi.

 

Art.20 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per

deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello

statuto, sulla proroga della durata della Società, sullo

scioglimento della Cooperativa e sulla nomina e poteri

dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente

attribuita dalla legge alla sua competenza.

 

Art. 21 - Costituzione e quorum deliberativi

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è in tutti i

casi legalmente costituita quando intervenga almeno la

metà più uno dei soci aventi diritto di voto. In seconda

convocazione è legalmente costituita qualunque sia il

numero dei soci presenti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria devono

essere prese col voto favorevole della metà più uno dei

soci presenti e rappresentati sia in prima che in seconda

convocazione.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria devono

essere prese con voto favorevole dei due terzi dei soci

presenti o rappresentati sia in prima che in seconda

convocazione.

Qualora alla data fissata per Assemblea il numero dei

soci sovventori aventi diritto al voto superi il limite

di un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, i voti

espressi dai soci sovventori vanno rapportati al limite

di legge, moltiplicando i voti per il coefficiente

risultante dal rapporto fra un terzo dei voti spettanti a

tutti i soci e il numero dei soci sovventori.

 

Art. 22 - Presidenza

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del

Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza o

impedimento dal Vice Presidente o da persona eletta

dall'assemblea. Il Presidente nomina fra i presenti,

anche se non Soci, un Segretario ed occorrendo, due

scrutatori. Il verbale dell'Assemblea Straordinaria deve

essere redatto da un Notaio o altro funzionario previsto

da legge.

 

Art. 23 - Voto

Ogni Socio che abbia liberate le proprie azioni e che sia

iscritto nel libro soci da almeno 90 giorni, ha diritto

di intervenire all'Assemblea, ed ogni Socio ha diritto ad

un sol voto qualunque sia il numero delle azioni

possedute.

Il Socio che non può intervenire all'assemblea può farsi

rappresentare a norma di legge da un altro socio, non

amministratore o dipendente, mediante delega scritta.

Ogni socio potrà rappresentare al massimo 3 soci; le

deleghe devono essere presentate al Presidente

dell’Assemblea e conservate agli atti.

I soci, persone giuridiche, sono rappresentati

all'Assemblea dal loro rappresentante legale, oppure da

un loro amministratore appositamente delegato.

 

Art.24 - Votazioni

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema

dell'alzata di mano con prova e controprova, salvo

diversa deliberazione dell'assemblea.

L'elezioni delle cariche sociali saranno fatte a

maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per

acclamazione.

 

Art. 25 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un minimo

di 3 ad un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea che

ne determina il numero al momento della nomina. Il

Consiglio nomina nel suo seno un Presidente e un Vice

Presidente. Il segretario può essere anche nominato fra i

non Soci. Il Consiglio conserva la piena responsabilità

per le funzioni e mansioni che devolve al segretario.

 

Art. 26 - Durata della carica

I membri del Consiglio durano in carica tre esercizi e

scadono alla data di approvazione del bilancio relativo

al terzo esercizio. Essi sono rieleggibili.

 

Art. 27 - Integrazione del Consiglio

In caso di mancanza sopravvenuta di un consigliere, gli

altri consiglieri, riuniti in adunanza, presenti i

Sindaci effettivi, se nominati, potranno cooptare un

nuovo membro scelto tra i soci, in luogo e vece di quello

mancante. La deliberazione relativa dovrà raccogliere il

voto favorevole di almeno la metà dei presenti.

Il Consigliere così eletto rimane in carica fino alla

prossima Assemblea cui spetterà di confermare la nomina o

procedere alla nomina di un altro componente.

Quando venissero a mancare contemporaneamente, od anche

successivamente, ma nel lasso di tempo di un mese, due o

più membri del Consiglio, quest'ultimo dovrà convocare l'

Assemblea perche' si provveda alla sostituzione dei

Consiglieri venuti a mancare.

 

Art. 28 - Costituzione quorum deliberativo

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza

assoluta dei voti dei presenti. A parità di voti la

proposta si intende respinta. Per la validità della

riunione del Consiglio occorre la presenza della

maggioranza dei consiglieri in carica.

 

Art. 29 - Poteri

Al Consiglio spettano tutti i poteri per le operazioni

ordinarie e straordinarie della società, colla sola

eccezione di quelle deliberazioni che la legge od il

presente Statuto riserva all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio ha quindi fra le altre le seguenti facoltà e

poteri:

a) deliberare sulla ammissione ed esclusione dei Soci;

b) predisporre regolamenti per l'amministrazione interna

ed i servizi sociali;

c) assumere e licenziare dipendenti, fissarne salari,

stipendi, liquidazioni, compensi;

d) compilare i bilanci, gli inventari, i rendiconti

economici;

e) convocare le assemblee ordinarie e straordinarie;

f) provvedere e disciplinare i servizi di cassa e di

esazione;

g) compiere tutti gli atti di ordinaria e di

straordinaria amministrazione ritenuti utili o necessari

per il conseguimento dello scopo sociale.

 

Art. 30 - Riunioni

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo

ritenga necessario oppure su istanza di tre Consiglieri o

del Collegio Sindacale.

I membri di quest'ultimo, qualora nominato, debbono

sempre essere invitati ad assistere alle riunioni del

Consiglio, ma non hanno diritto di voto.

 

Art. 31 - Rappresentanza

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso

di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente,

rappresenta legalmente la Società nei confronti dei terzi

ed in giudizio; dà esecuzione a tutte le deliberazioni

del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea; firma

tutti gli atti ed i contratti, ha la vigilanza della

gestione. L'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio

potrà dal Presidente essere delegata ad un Consigliere o

ad altri in sua vece.

 

Art. 32 - Revisore Contabile

L'assemblea provvederà triennalmente all'attribuzione

dell'incarico di controllo contabile ad un revisore

esterno avente i requisiti di legge, a cui spettano i

compiti di controllo previsti dal codice civile.

 

Art. 33 - Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge

o se comunque nominato con decisione dell’assemblea dei

soci, si compone di tre membri effettivi e due supplenti

eletti dall'assemblea dei soci, che elegge altresì il

Presidente del Collegio.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono

alla data dell'approvazione del bilancio relativo al

terzo esercizio. Essi sono rieleggibili.

 

Art. 34 - Funzione del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, qualora nominato, esercita anche

il controllo contabile ed è quindi integralmente composto

da revisori iscritti nell'Albo dei Revisori presso il

Ministero della Giustizia.

 

Art. 35 - Compensi

Spetta alla decisione dell’assemblea dei soci determinare

i compensi dovuti agli Amministratori, al Revisore

Contabile, ai Sindaci e ai membri del Comitato esecutivo,

se nominati e salvo espressa rinuncia. Spetta al

Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale,

determinare l'eventuale compenso o rimborsi spese dovuti

ad Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti

attribuiti. La retribuzione annuale del Revisore

Contabile e dei Sindaci, se nominati, è determinata

dall'Assemblea dei soci all’atto della nomina, per

l’intero periodo di durata del loro ufficio.

 

          TITOLO V - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

 

Art. 36 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento della cooperativa dovrà essere deliberato

dall'Assemblea convocata in sede straordinaria.

L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori

determinandone le attribuzioni, i poteri ed il compenso.

 

Art. 37 - Devoluzione del patrimonio sociale

In caso di scioglimento della Società, l'intero

patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà

devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato

dai soci ed eventualmente rivalutato;

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo

della cooperazione, di cui all’art. 11 della legge

31.01.92, n. 59.

 

Art.38 - Clausola Compromissoria

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci,

o tra i soci e la cooperativa, avente ad oggetto diritti

disponibili relativi al rapporto sociale, oppure nei

confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra

questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative

alla validità delle delibere assembleari o aventi ad

oggetto la qualità di socio, sarà devoluta ad arbitrato

secondo il Regolamento della Camera arbitrale del

Piemonte nel rispetto della disciplina prevista dagli

artt. 34, 35 e 36 del D.Lgs. 17/1/2003 n.5.

L’arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato

ordinario o di arbitrato rapido in conformità con il

suddetto Regolamento.

La controversia sarà devoluta ad un arbitro

unico/collegio arbitrale di tre arbitri.

In ogni caso l’arbitro o gli arbitri saranno nominati

dalla Camera Arbitrale.

 

Art.39 - (Principi di mutualità, indivisibilità delle

riserve e devoluzione)

Si riepilogano i requisiti delle cooperative a mutualità

prevalente ex art. 2514 C.C. recepiti, a tutti gli

effetti di legge, nel presente statuto:

- divieto di distribuzione di dividendi in deroga

all’art. 2514, comma 1, lett. a, C.C.;

- divieto di remunerazione degli eventuali strumenti

finanziari dei soci cooperatori in deroga all’art. 2514,

c.1, lett.b, C.C.;

- divieto di distribuzione di riserve ai soci cooperatori

ai sensi dell’art. 2514, c.1, lett.c, C.C.;

- obbligo di devoluzione del patrimonio netto residuo ai

sensi dell’art. 2514, c.1, lett.d, C.C..

I principi in materia di remunerazione del capitale e

degli strumenti finanziari, di riserve indivisibili, di

devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di

una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per

la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono

inderogabili e devono essere di fatto osservati.

 

Art.40 - (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le

vigenti norme di legge sulle società cooperative a

mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile

contenente la “disciplina delle società cooperative”, a

norma dell’art. 2519, si applicano, in quanto

compatibili, le norme relative alle società per azioni.

 

 

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