S T A T U T O R E T E N E R G I E
TITOLO I – DENOMINAZIONE –SEDE -DURATA -SCOPO - OGGETTO
Art. 1 - Denominazione - Sede
E' costituita una Società Cooperativa di produzione e consumo denominata
"RETENERGIE SOCIETA' COOPERATIVA"
con sede a Fossano (CN) La Cooperativa, con delibera dell’Organo amministrativo, potrà istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove nonchè trasferire la sede legale purchè nell’ambito dello stesso Comune.
Art.2 - Durata
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2070 e potrà essere prorogata, o sciolta anticipatamente, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti
Art. 3 – Scopo - Oggetto
La Cooperativa è retta e disciplinata secondo i principi della mutualità senza fini di speculazione privata.
La Cooperativa mediante la solidale partecipazione di tutti i soci che ad essa fanno riferimento, realizza le attività costituenti l'oggetto sociale per conseguire una nuova economia basata sui principi della sostenibilità ambientale, sobrietà e della solidarietà.
In particolare la cooperativa si pone come obiettivo mutualistico la fornitura ai soci di tecnologie e prodotti energetici alle migliori condizioni di utilizzo, tecniche, ambientali ed economiche.
Essa ha per oggetto, sia in via diretta che tramite società controllate o partecipate, le attività di studio, ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita nel settore dell’energia e di prodotti energetici con particolare riguardo a fonti e prodotti a basso impatto ambientale, ed ogni altro tipo di vettore energetico come l'idrogeno, inclusa la realizzazione e conduzione di reti di distribuzione per liquidi o gas, per il teleriscaldamento, corrente elettrica ad usi diversi quali forza motrice, termica, mobilità ed illuminazione tanto pubblica che privata ai soci e ai non soci quando ve ne sia disponibilità.
Rientrano nell'ambito di operatività, senza peraltro esaurirlo, le attività connesse o comunque inerenti: alla produzione, commercializzazione, trasporto e distribuzione di energia elettrica, calore e altre fonti o vettori energetici nonché il rilascio delle certificazioni ad esse collegate.
La gestione dei sistemi di illuminazione, la trasmissione dei dati e attività informatiche ad essa connesse. Nei
settori di proprio interesse la Società promuove e realizza modelli organizzativi per la gestione delle varie fasi dei processi industriali sopra enunciati.
La società si propone inoltre di:
a) giovare all'economia domestica dei soci e di migliorare le condizioni morali e materiali dei soci e delle loro famiglie;
b) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci;
c) collaborare allo sviluppo e propaganda del movimento cooperativo e mutualistico;
d) acquistare, costruire immobili, mobili ed impianti stabili idonei all'esercizio delle attività economiche e sociali che la Cooperativa si prefigge;
e) gestire magazzini laboratori ed impianti industriali e commerciali necessari agli scopi sociali;
f) istituire nell'interesse esclusivo dei soci, una sezione, retta da apposito regolamento per la raccolta dei loro risparmi.
h) promozione del risparmio energetico e dell'uso razionale di materia ed energia anche mediante l'incentivazione dell'uso di fonti rinnovabili installazione di sistemi, impianti e macchinari finalizzati alla riduzione delle emissioni e dell’impatto ambientale nel settore civile o industriale ed il conseguente ottenimento delle relative certificazioni di miglioramento delle prestazioni energetiche e/o ambientali.
i) realizzare attività di ricerca, di sensibilizzazione e di promozione editoriale su tematiche e/o aspetti concernenti le aree di intervento della Cooperativa sopra elencate, anche mediante pubblicazioni (articoli, quaderni, libri, ecc.) e strumenti multimediali
l) noleggio di attrezzature, impianti, prodotti, materiali, spazi pubblicitari, marchi e brevetti;
la cooperativa intende gestire attività sociali, ricreative, educative, formative a favore dei propri soci e di utenti diversi oltre a diffondere le più ampie conoscenze nei seguenti settori:
- corretto rapporto persona - ambiente;
- sostenibilità dello sviluppo;
- criticità ed eticità dei consumi energetici.
Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie mobiliari ed immobiliari, comunque ad esso connesse e/o ritenute utili, come la stipulazione di accordi, contratti, convenzioni od altre forme di collegamento o di partecipazione con Enti e Società che possono facilitare l'esercizio dell'attività sociale. In particolare, la Società può procedere al rilascio di fideiussioni e di garanzie reali, all'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altre società ed imprese collaterali o affini, costituite o costituende ed in generale ad ogni operazione necessaria od utile al raggiungimento dello scopo sociale.
La Società può partecipare a gare d'appalto, singolarmente, in collaborazione con altri soggetti, o in raggruppamento d'impresa.
La Società può esercitare l'attività di progettazione e di realizzazione di opere ed impianti strumentali rispetto all'esercizio delle attività costituenti l'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla vigente normativa così come servizi di assistenza e consulenza.
La cooperativa potrà operare anche nei confronti di terzi non soci.
TITOLO - II - PATRIMONIO SOCIALE
Art. 4 - Elementi costitutivi
Il patrimonio della Società è costituito:
a) dal capitale sociale che è variabile e formato:
1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari rappresentato da azioni del valore nominale di Euro 50,00
(cinquanta/00)
2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori confluenti nel fondo per lo sviluppo tecnologico ed il potenziamento aziendale
Questi ultimi sono rappresentati da azioni nominative trasferibili e privilegiate nel rimborso del capitale, il
cui tasso di remunerazione potrà essere maggiorato in misura stabilita annualmente dall'Assemblea e comunque
non superiore al 2% (due per cento) rispetto a quelli stabiliti per i soci cooperatori.
La qualità di socio sovventore è provata dall'iscrizione nel libro dei soci e i vincoli reali sulle azioni si
costituiscono mediante annotazione nel libro stesso.
b) dal fondo di riserva legale indivisibile formato con gli utili di esercizio e con il valore delle azioni
eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti
c) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci a tale titolo
d) dalla riserva straordinaria
e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge
Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra
i soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello
scioglimento della società
Art. 5 - Emissione delle azioni e vincoli sulle azioni
La Cooperativa ha la facoltà di non emettere materialmente i titoli azionari, ai sensi dell’art.2346
del Codice Civile che prevede la dematerializzazione delle azioni.
Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari senza l'autorizzazione degli amministratori.
Art. 6 – Sovrapprezzo
L’assemblea dei soci determina e, quando occorre, varia il sovrapprezzo da applicare sulle nuove azioni. Tale
sovrapprezzo sarà determinato in base alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato. Le somme relative
introitate saranno imputate al fondo di riserva straordinaria.
Art. 7 - Rimborso del capitale
Qualora il capitale sociale fosse ritenuto eccedente i bisogni ordinari e prevedibili della Cooperativa,
l'assemblea dei soci potrà deliberare il rimborso della parte eccedente, rimborso da effettuarsi con le norme di
legge con prelevamento dagli utili d'esercizio.
TITOLO III - SOCI
Art. 8 - Requisiti - Ammissione
ll numero dei soci è illimitato ma non inferiore ai limiti di legge.
Possono essere soci le persone fisiche e giuridiche utilizzatrici dell’energia elettrica o di altri prodotti energetici prodotti e/o distribuiti dalla cooperativa.
Sono ammessi altresì soci sovventori, i cui conferimenti sono destinati ad alimentare il fondo per lo sviluppo
tecnologico ed il potenziamento aziendale previsto dall'Art.4. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti esprimibili in ogni singola assemblea.
Chi desidera diventare socio deve presentare domanda per iscritto al Consiglio di Amministrazione al quale spetta
deliberare in merito.
La domanda di ammissione dovrà contenere,
== se trattasi di persona fisica:
a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e
luogo di nascita, codice fiscale e cittadinanza;
b) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere
il quale non dovrà essere inferiore nè superiore ai
limiti fissati dalla legge
c) la dichiarazione di conoscere d accettare
integralmente il presente statuto e di attenersi alle
deliberazioni adottate dagli organi sociali
== se trattasi di società, associazioni o enti, oltre a
quanto previsto nei precedenti punti a), b) e c), la
domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti
informazioni:
a) la ragione sociale o la denominazione, la forma
giuridica e la sede legale;
b) la deliberazione dell'organo sociale che ha
autorizzato la domanda;
c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda
e dovrà essere corredata dall'atto costitutivo e dallo
statuto sociale vigente
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata
all'interessato ed annotata, a cura degli amministratori,
sul Libro dei Soci.
L'ammissione del socio comporta la conoscenza e
l'accettazione integrale del presente statuto e di tutte
le deliberazione legalmente adottate dagli organi
sociali.
Art. 9 - Esclusione
Il Consiglio di Amministrazione con delibera da adottarsi
col voto favorevole di almeno due terzi degli
amministratori, potrà escludere dalla società cooperativa
i soci che si rendessero colpevoli di azioni contrarie
agli interessi della Società, che non ottemperino alle
disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti, alle
deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e
che in qualunque modo arrechino danni materiali e morali
alla Cooperativa o fomentino in seno alla stessa dissidi
e disordini.
La deliberazione in materia di esclusione è comunicata al
socio destinatario mediante raccomandata con A/R.
Contro la delibera di esclusione il socio può proporre
opposizione al Collegio Arbitrale di cui all'art.38 nel
termine di sessanta giorni dal ricevimento della
comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale
determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici
pendenti.
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Libro
dei Soci, da farsi a cura degli Amministratori.
Art.10 - Recesso
E' ammesso il recesso dei soci, con diritto al rimborso
delle azioni, sempre con esclusione delle riserve, oltre
che nei casi previsti dalla legge, anche per perdita dei
requisiti di ammissione.
Il socio che intende recedere dalla Società deve dare
comunicazione scritta con lettera raccomandata al
Consiglio di Amministrazione.
Detta comunicazione ha effetto con la chiusura
dell'esercizio in corso, se presentata almeno tre mesi
prima della chiusura, e, in caso contrario, con la
chiusura dell'esercizio successivo.
Il socio (esclusi i soci sovventori) che senza
autorizzazione consumi energia fornita da altra società,
può essere escluso dalla Cooperativa con le conseguenze
previste dal presente Statuto; e ciò senza d'uopo di
particolare procedura.
Art. 11 - Obblighi e responsabilità del socio
Il Socio deve:
a) sottoscrivere almeno una azione sociale;
b) versare l'importo delle azioni ( importo valore
nominale più il sovrapprezzo da imputare al fondo di
riserva straordinaria ) nella cassa sociale entro 5 mesi
dalla data della sottoscrizione. Trascorsi i 5 mesi,
senza provvedimenti di deroga del Consiglio di
Amministrazione, ove non fossero stati eseguiti i
versamenti integrali, il socio inadempiente verrà escluso
dalla cooperativa.
c) rispondere fino alla concorrenza delle azioni
sottoscritte per tutti gli obblighi assunti e che
assumerà la Cooperativa.
Il socio cooperatore deve utilizzare, salvo deroga,
prevalentemente fonti energetiche della cooperativa
purché disponibili.
Art. 12 - Morte del socio
In caso di morte del socio, l'erede o uno degli eredi,
designato dagli altri, potrà essere ammesso in luogo del
socio defunto, purché possieda i requisiti prescritti e
ne faccia domanda per iscritto entro sei mesi dalla data
della morte del socio al Consiglio di Amministrazione e
questo acconsenta.
Ai soci receduti o esclusi per qualunque causa, come pure
ai loro eredi, in caso di morte, spetta soltanto il
rimborso dell'azione sociale versata, maggiorata
dell'eventuale rivalutazione del capitale sociale
derivante dagli utili di esercizio a ciò destinati.
Rimangono esclusi comunque qualsiasi pretesa o diritto
sul patrimonio sociale esistente.
Il pagamento deve essere effettuato, dietro richiesta
scritta, entro 6 mesi dall'approvazione del bilancio
dell'esercizio nel quale si è verificato l'evento.
Art.13 - Trasferimento delle azioni
Le azioni sono nominative, non trasmissibili per atti tra
vivi, ma unicamente per il caso di morte. Le azioni sono
rimborsabili ai soci nei casi e modi previsti dal
presente Statuto.
Nel caso di trasferimento delle azioni da parte dei soci
sovventori, esse devono essere offerte in prelazione alla
Società ed agli altri soci della medesima. La Società può
acquistare o rimborsare le azioni dei propri soci
sovventori nel limite degli utili distribuibili e delle
riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio
regolarmente approvato. Le azioni non rimborsate o non
acquistate dalla Società devono essere offerte in
prelazione ai soci. Il valore di rimborso o di acquisto
delle azioni non può eccedere il valore nominale delle
medesime maggiorato dell'eventuale rivalutazione del
capitale sociale derivante dagli utili di esercizio a ciò
destinati.
Art. 14 - Bilancio di esercizio
L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di
ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale l’Organo
amministrativo provvede alla redazione del progetto di
bilancio.
Il progetto di bilancio deve essere presentato
all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120
giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero
entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio
consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze
relative alla struttura ed all’oggetto della Società,
segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla
gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa
al bilancio.
Art. 15 - Ripartizione degli utili
L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla
destinazione degli utili annuali destinandoli:
a) per almeno il 30 per cento e comunque nei limiti
previsti da legge al fondo di riserva ordinaria;
b) nella misura e con i modi previsti dalla Legge al
fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione;
c) ai soci nella misura comunque non superiore ai limiti
di legge previsto dall’art.2514 del Codice Civile.
L’eventuale eccedenza potrà essere destinata per intero
alla riserva straordinaria oppure inviata a rivalutazione
del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti
previsti dalla Legge 59 del 31-1-92. In alternativa
l’Assemblea potrà destinare l’intero utile alla riserva
legale, fatto salvo quanto da destinarsi ai sensi del
presente articolo alla lettera b).
Le riserve sono tutte indivisibili secondo quanto
disposto dall’art. 2514 del C.C.
Art. 16 - Distribuzione degli utili
L’assemblea delibera di volta in volta le modalità di
distribuzione dei dividendi; se pagati, andranno
riscossi presso la sede della Società a decorrere dal
trentesimo giorno successivo a quello di approvazione del
Bilancio. I dividendi non riscossi entro il quinquennio
successivo al giorno in cui sono divenuti esigibili si
intendono prescritti a favore del fondo di riserva della
Società.
Il dividendo ai soci sarà liquidato sul capitale sociale
dagli stessi effettivamente versato alla data di chiusura
di ogni esercizio.
TITOLO IV - ORGANI SOCIALI
Art. 17 - Organi
Sono organi della società:
a) l'assemblea dei soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Collegio dei Sindaci, se obbligatorio per legge.
Art. 18 - Assemblee
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera,
anche consegnata a mano (o altro mezzo ritenuto dal
Consiglio di Amministrazione più efficaci nel rispetto in
ogni caso dell'art.2364 C.C., fax, email, ecc.) inviata
almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza, contenente
l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o
altrove purchè in Italia), la data e l'ora della prima e
della seconda convocazione che deve essere fissata in un
giorno diverso dal quella della prima.
In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,
l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano
presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto
e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci
effettivi, se nominati, debitamente avvisati. Tuttavia
ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione
degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente
informato.
L'assemblea si riunisce ordinariamente una volta all'anno
per l'approvazione del bilancio e la destinazione del
risultato di esercizio.
L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte
che l’Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero
per la trattazione di argomenti che tanti soci che
rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti
i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone
domanda scritta agli Amministratori.
In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo
senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla
data della richiesta.
La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per
argomenti sui quali l’Assemblea delibera, a norma di
legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di
un progetto o di una relazione da essi predisposta.
Art. 19 - Assemblea ordinaria
L'Assemblea ordinaria:
a) approva il Bilancio dopo aver udito relazioni del
revisore contabile o del Consiglio Sindacale qualora
quest'ultimo sia stato eletto;
b) procede alla nomina delle cariche sociali ed
all’attribuzione dell’incarico di controllo contabile
c) tratta gli argomenti che per delibera di Consiglio o
su istanza del Collegio Sindacale o di un decimo dei Soci
siano poste all'ordine del giorno nell'avviso di
convocazione. Il Bilancio e la Relazione del Consiglio
dovranno essere tempestivamente rimessi al Collegio
Sindacale per l'esame, onde dare modo al Collegio
Sindacale di redigere la propria relazione. Il Bilancio e
le due relazioni dovranno essere depositate nella sede
sociale a disposizione dei Soci durante i quindici giorni
che precedono la riunione dell'Assemblea.
d) approva i regolamenti interni predisposti dal
consiglio d’amministrazione
e) determina gli eventuali ristorni da corrispondere ai
soci e le modalità di erogazione. I ristorni verranno
determinati sulla base della quantità e qualità del
rapporto mutualistico posto in essere durante l'esercizio
dai singoli soci ed in particolare sulla base della
tipologia dei servizi o beni forniti e sul valore degli
stessi.
Art.20 - Assemblea straordinaria
L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per
deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello
statuto, sulla proroga della durata della Società, sullo
scioglimento della Cooperativa e sulla nomina e poteri
dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente
attribuita dalla legge alla sua competenza.
Art. 21 - Costituzione e quorum deliberativi
L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è in tutti i
casi legalmente costituita quando intervenga almeno la
metà più uno dei soci aventi diritto di voto. In seconda
convocazione è legalmente costituita qualunque sia il
numero dei soci presenti o rappresentati.
Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria devono
essere prese col voto favorevole della metà più uno dei
soci presenti e rappresentati sia in prima che in seconda
convocazione.
Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria devono
essere prese con voto favorevole dei due terzi dei soci
presenti o rappresentati sia in prima che in seconda
convocazione.
Qualora alla data fissata per Assemblea il numero dei
soci sovventori aventi diritto al voto superi il limite
di un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, i voti
espressi dai soci sovventori vanno rapportati al limite
di legge, moltiplicando i voti per il coefficiente
risultante dal rapporto fra un terzo dei voti spettanti a
tutti i soci e il numero dei soci sovventori.
Art. 22 - Presidenza
L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del
Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza o
impedimento dal Vice Presidente o da persona eletta
dall'assemblea. Il Presidente nomina fra i presenti,
anche se non Soci, un Segretario ed occorrendo, due
scrutatori. Il verbale dell'Assemblea Straordinaria deve
essere redatto da un Notaio o altro funzionario previsto
da legge.
Art. 23 - Voto
Ogni Socio che abbia liberate le proprie azioni e che sia
iscritto nel libro soci da almeno 90 giorni, ha diritto
di intervenire all'Assemblea, ed ogni Socio ha diritto ad
un sol voto qualunque sia il numero delle azioni
possedute.
Il Socio che non può intervenire all'assemblea può farsi
rappresentare a norma di legge da un altro socio, non
amministratore o dipendente, mediante delega scritta.
Ogni socio potrà rappresentare al massimo 3 soci; le
deleghe devono essere presentate al Presidente
dell’Assemblea e conservate agli atti.
I soci, persone giuridiche, sono rappresentati
all'Assemblea dal loro rappresentante legale, oppure da
un loro amministratore appositamente delegato.
Art.24 - Votazioni
Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema
dell'alzata di mano con prova e controprova, salvo
diversa deliberazione dell'assemblea.
L'elezioni delle cariche sociali saranno fatte a
maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per
acclamazione.
Art. 25 - Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione si compone di un minimo
di 3 ad un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea che
ne determina il numero al momento della nomina. Il
Consiglio nomina nel suo seno un Presidente e un Vice
Presidente. Il segretario può essere anche nominato fra i
non Soci. Il Consiglio conserva la piena responsabilità
per le funzioni e mansioni che devolve al segretario.
Art. 26 - Durata della carica
I membri del Consiglio durano in carica tre esercizi e
scadono alla data di approvazione del bilancio relativo
al terzo esercizio. Essi sono rieleggibili.
Art. 27 - Integrazione del Consiglio
In caso di mancanza sopravvenuta di un consigliere, gli
altri consiglieri, riuniti in adunanza, presenti i
Sindaci effettivi, se nominati, potranno cooptare un
nuovo membro scelto tra i soci, in luogo e vece di quello
mancante. La deliberazione relativa dovrà raccogliere il
voto favorevole di almeno la metà dei presenti.
Il Consigliere così eletto rimane in carica fino alla
prossima Assemblea cui spetterà di confermare la nomina o
procedere alla nomina di un altro componente.
Quando venissero a mancare contemporaneamente, od anche
successivamente, ma nel lasso di tempo di un mese, due o
più membri del Consiglio, quest'ultimo dovrà convocare l'
Assemblea perche' si provveda alla sostituzione dei
Consiglieri venuti a mancare.
Art. 28 - Costituzione quorum deliberativo
Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza
assoluta dei voti dei presenti. A parità di voti la
proposta si intende respinta. Per la validità della
riunione del Consiglio occorre la presenza della
maggioranza dei consiglieri in carica.
Art. 29 - Poteri
Al Consiglio spettano tutti i poteri per le operazioni
ordinarie e straordinarie della società, colla sola
eccezione di quelle deliberazioni che la legge od il
presente Statuto riserva all'Assemblea dei Soci.
Il Consiglio ha quindi fra le altre le seguenti facoltà e
poteri:
a) deliberare sulla ammissione ed esclusione dei Soci;
b) predisporre regolamenti per l'amministrazione interna
ed i servizi sociali;
c) assumere e licenziare dipendenti, fissarne salari,
stipendi, liquidazioni, compensi;
d) compilare i bilanci, gli inventari, i rendiconti
economici;
e) convocare le assemblee ordinarie e straordinarie;
f) provvedere e disciplinare i servizi di cassa e di
esazione;
g) compiere tutti gli atti di ordinaria e di
straordinaria amministrazione ritenuti utili o necessari
per il conseguimento dello scopo sociale.
Art. 30 - Riunioni
Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo
ritenga necessario oppure su istanza di tre Consiglieri o
del Collegio Sindacale.
I membri di quest'ultimo, qualora nominato, debbono
sempre essere invitati ad assistere alle riunioni del
Consiglio, ma non hanno diritto di voto.
Art. 31 - Rappresentanza
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso
di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente,
rappresenta legalmente la Società nei confronti dei terzi
ed in giudizio; dà esecuzione a tutte le deliberazioni
del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea; firma
tutti gli atti ed i contratti, ha la vigilanza della
gestione. L'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio
potrà dal Presidente essere delegata ad un Consigliere o
ad altri in sua vece.
Art. 32 - Revisore Contabile
L'assemblea provvederà triennalmente all'attribuzione
dell'incarico di controllo contabile ad un revisore
esterno avente i requisiti di legge, a cui spettano i
compiti di controllo previsti dal codice civile.
Art. 33 - Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge
o se comunque nominato con decisione dell’assemblea dei
soci, si compone di tre membri effettivi e due supplenti
eletti dall'assemblea dei soci, che elegge altresì il
Presidente del Collegio.
I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono
alla data dell'approvazione del bilancio relativo al
terzo esercizio. Essi sono rieleggibili.
Art. 34 - Funzione del Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale, qualora nominato, esercita anche
il controllo contabile ed è quindi integralmente composto
da revisori iscritti nell'Albo dei Revisori presso il
Ministero della Giustizia.
Art. 35 - Compensi
Spetta alla decisione dell’assemblea dei soci determinare
i compensi dovuti agli Amministratori, al Revisore
Contabile, ai Sindaci e ai membri del Comitato esecutivo,
se nominati e salvo espressa rinuncia. Spetta al
Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale,
determinare l'eventuale compenso o rimborsi spese dovuti
ad Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti
attribuiti. La retribuzione annuale del Revisore
Contabile e dei Sindaci, se nominati, è determinata
dall'Assemblea dei soci all’atto della nomina, per
l’intero periodo di durata del loro ufficio.
TITOLO V - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 36 - Scioglimento e liquidazione
Lo scioglimento della cooperativa dovrà essere deliberato
dall'Assemblea convocata in sede straordinaria.
L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori
determinandone le attribuzioni, i poteri ed il compenso.
Art. 37 - Devoluzione del patrimonio sociale
In caso di scioglimento della Società, l'intero
patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà
devoluto nel seguente ordine:
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato
dai soci ed eventualmente rivalutato;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo
della cooperazione, di cui all’art. 11 della legge
31.01.92, n. 59.
Art.38 - Clausola Compromissoria
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci,
o tra i soci e la cooperativa, avente ad oggetto diritti
disponibili relativi al rapporto sociale, oppure nei
confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra
questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative
alla validità delle delibere assembleari o aventi ad
oggetto la qualità di socio, sarà devoluta ad arbitrato
secondo il Regolamento della Camera arbitrale del
Piemonte nel rispetto della disciplina prevista dagli
artt. 34, 35 e 36 del D.Lgs. 17/1/2003 n.5.
L’arbitrato si svolgerà secondo la procedura di arbitrato
ordinario o di arbitrato rapido in conformità con il
suddetto Regolamento.
La controversia sarà devoluta ad un arbitro
unico/collegio arbitrale di tre arbitri.
In ogni caso l’arbitro o gli arbitri saranno nominati
dalla Camera Arbitrale.
Art.39 - (Principi di mutualità, indivisibilità delle
riserve e devoluzione)
Si riepilogano i requisiti delle cooperative a mutualità
prevalente ex art. 2514 C.C. recepiti, a tutti gli
effetti di legge, nel presente statuto:
- divieto di distribuzione di dividendi in deroga
all’art. 2514, comma 1, lett. a, C.C.;
- divieto di remunerazione degli eventuali strumenti
finanziari dei soci cooperatori in deroga all’art. 2514,
c.1, lett.b, C.C.;
- divieto di distribuzione di riserve ai soci cooperatori
ai sensi dell’art. 2514, c.1, lett.c, C.C.;
- obbligo di devoluzione del patrimonio netto residuo ai
sensi dell’art. 2514, c.1, lett.d, C.C..
I principi in materia di remunerazione del capitale e
degli strumenti finanziari, di riserve indivisibili, di
devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di
una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per
la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono
inderogabili e devono essere di fatto osservati.
Art.40 - (Rinvio)
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le
vigenti norme di legge sulle società cooperative a
mutualità prevalente.
Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile
contenente la “disciplina delle società cooperative”, a
norma dell’art. 2519, si applicano, in quanto
compatibili, le norme relative alle società per azioni.
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